Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure:

- ALUNNI: Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

  • attività didattica sospesa per 10 giorni
  • quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo

- PERSONALE: Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio.


  • attività didattica in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri
  • sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5)

In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) e il medico o il pediatra (MMG/PLS) e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

- PERSONALE: Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.


In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

  • sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni
  • quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo

- PERSONALE: Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio


  • attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri
  • Auto-sorveglianza

- PERSONALE: Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.


  • sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni
  • quarantena di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – negativo
  • attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo”.

- PERSONALE: Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio.


- ALUNNI: Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

  • sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni
  • misura sanitaria: si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio

- PERSONALE: Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio.

Note importanti:

La normativa favorisce l’attività di tracciamento e introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano a essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

In regime di Auto-sorveglianza prevede “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19″.

Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Allegati

Nota ufficiale MIUR - Prime indicazioni operative gestione casi positività COVID-19.pdf

Schema gestione casi positività COVID-19 in ambito scolastico - Art.4 Decreto Legge 7-1-2022.pdf